Lo statuto

TOP GUN FLY SCHOOL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETTANTISTICA

All. “B” Rep. 120.060/37.386


TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1

E’ costituita l’associazione sportiva denominata “TOP GUN FLY SCHOOL Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “TOP GUN FLY SCHOOL A.S.D”, con sede in Reggio Emilia, Via dell’Aeronautica n.9

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti dell’Aeroclub D’Italia (AeCI) che costituiscono quindi parte integrante del presente statuto nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione degli enti affiliati.


TITOLO II


SCOPO – OGGETTO

Art. 2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, didattici, ricreativi, culturali e promozionali per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle varie attività sportive dell’aria nelle discipline:

  1. Del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;

  2. Del volo da diporto o sportivo privo di motore;

  3. Del volo con aeromobili ad ala fissa;

  4. Del volo con aeromobili ad ala rotante;

  5. Del volo a motore non acrobatico;

  6. Del volo a vela non acrobatico;

  7. Del volo acrobatico sia a motore sia a vela;

  8. Della costruzione aeronautica amatoriale in genere e del restauro dei velivoli storici;

In particolare, Top Gun Fly School A.S.D. deve perseguire, nel quadro delle attività di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù. Inoltre Top Gun Fly School ASD promuove e incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore.Svolge propaganda aeronautica, diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorità locali nello studio o nella risoluzione dei problemi di interesse, opera, comunque, al fine di sviluppare le attività aeronautiche in ogni loro aspetto.


TITOLO III


SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I soci sono distinti in soci piloti, che svolgono direttamente le attività sportive inerenti al volo in qualità di piloti, e soci ordinari, che partecipano a vario titolo all'attività dell'associazione.


Art.4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno due soci, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale; il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.


Art.5

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio dà in particolare diritto:

  1. A partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

  2. A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

  3. A godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

  1. All’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

  2. Al pagamento del contributo associativo nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo: tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.


Art.6

I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall’associazione o, comunque, siano da essa a qualunque titolo remunerati, ad eccezione del mero rimborso spese, non possono rivestire alcuna carica sociale.


TITOLO IV


RECESSO – ESCLUSIONE

Art.7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale e non ha diritto al rimborso delle quote associative o delle somme già versate.


Art.8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

  2. Che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;

  3. Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;

  4. Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.


Art.9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’articolo 9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea dei soci al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.


TITOLO V


RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE – ESERCIZIO SOCIALE

Art.10

L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. Quote di ammissione per i nuovi soci, dai contributi associativi annuali, da ogni altro contributo ordinario e/o straordinario dei soci;

  2. Contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati;

  3. Proventi derivanti dall'attività istituzionale e da altre attività consentite;

  4. Fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dalla Top Gun Fly School ASD in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (Open Day);

  5. Eventuali contributi dell'Aero Club d'Italia e di altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 9 del D.L. 7 dicembre 1993, n. 517.

  6. Rendite patrimoniali.

  7. Eredità, donazioni, erogazioni e lasciti.

  8. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.


Art.11

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.


Art.12

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.


TITOLO VI


ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.13

Sono organi dell’associazione:

  1. L'Assemblea degli associati;

  2. Il Consiglio Direttivo;

  3. Il Presidente;

  4. La Commissione Permanente di Disciplina;

  5. Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).


ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art.14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell’assemblea ordinaria deve avvenire almeno otto giorni prima mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività e contemporaneamente mediante utilizzo di un secondo sistema di comunicazione a scelta tra: posta ordinaria, posta elettronica, sms, sito internet, chat e/o altri social group dell’associazione, fax, telegramma. La convocazione dell’assemblea straordinaria deve avvenire almeno quindici giorni prima mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività e contemporaneamente mediante utilizzo di un secondo sistema di comunicazione a scelta tra: posta ordinaria, posta elettronica, sms, sito internet, chat e/o altri social group dell’associazione, fax, telegramma. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo entro la provincia di Reggio Emilia, al fine di garantire la massima partecipazione agli associati. L’avviso di convocazione dovrà indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.


Art.15

L’assemblea ordinaria:

  1. Approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo;

  2. Procede all’elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo, ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti

  3. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio della sovranità assembleare.

  4. Approva gli eventuali regolamenti elaborati e proposti dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa può essere altresì convocata qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei conti (se eletto) ovvero da almeno un decimo degli associati, ovvero dall’associato colpito da provvedimento di espulsione ai sensi del precedente art.9; in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.


Art.16

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati maggiorenni purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee Ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.


Art.17

L’Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari e sullo scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione. Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie, alla presenza dei due terzi (2/3) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti; per la delibera di scioglimento dell’associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci presenti.


Art.18

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale di assemblea sia redatto da un Notaio.Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell’Associazione e dal segretario. Copia dello stesso dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.


CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge il vice Presidente e il Tesoriere. Ogni carica è gratuita. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso posta elettronica, o consegnare almeno otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti ovvero, in mancanza di convocazione ufficiale, quando siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.


Art.20

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Esso dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio, ammette i nuovi soci, fissa la quota associativa, delibera le esclusioni, provvede alla redazione del bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, ha pieni poteri per la straordinaria amministrazione. II Consiglio Direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. II regolamento dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.


Art.21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, quest’ultimo convocherà senza indugio l’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.


PRESIDENTE

Art.22

Il Presidente ha la Legale Rappresentanza e la firma dell’associazione. Al Presidente è attribuito, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile per più mandati, anche consecutivi. Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente é competente a deliberare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.


COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA

Art.23

La Commissione Permanente di Disciplina è composta dal Presidente della Top Gun Fly School ASD, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere più anziano in ordine di partecipazione alla attività dell’Associazione.

Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i soci si prescrivono al termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato posto in essere l'ultimo atto integrante le infrazioni stesse.

Il Presidente della Top Gun Fly School ASD contesta, dalla conoscenza del fatto, gli addebiti al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Raccomandata brevi mano, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione può comminare sanzioni nei confronti del socio che abbia:

  1. Compiuto atti disonorevoli;

  2. Mancato ai doveri sociali;

  3. Compiuto atti di indisciplina di volo tali da comprometterne la sicurezza;

  4. Compiuto violazioni sportive;

  5. Danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome della Top Gun Fly School ASD;

  6. Compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attività sociali.

La Commissione, se riconosce la responsabilità del socio, infligge le seguenti sanzioni:

  1. Il rimprovero scritto;

  2. La sospensione fino a due anni;

  3. La radiazione.

Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata brevi mano.

L'azione disciplinare nei confronti del Presidente della Top Gun Fly School ASD può essere promossa solo da parte del Consiglio Direttivo con decisione unanime del Vice Presidente e dei Consiglieri.

Qualora l'azione disciplinare sia intrapresa nei confronti di un altro membro della Commissione Permanente di Disciplina, diverso dal Presidente della Top Gun Fly School ASD, nella Commissione medesima, in sostituzione del componente incolpato, subentrerà il secondo consigliere più anziano di età in ordine di partecipazione alla attività della associazione.


COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.24

Il Collegio dei revisori dei conti, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea, anche non soci, scelti tra persone aventi idonee e comprovate capacità professionali. Resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei revisori dei conti:

  1. Deve controllare l’amministrazione dell’associazione;

  2. Deve esprimere, con relazione scritta, il proprio parere motivato sul rendiconto economico-finanziario consuntivo;

  3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee senza diritto di voto.


TITOLO VII


SCIOGLIMENTO

Art.25

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art. 148, comma 8, lettera b) del D.P.R.917/1986.


NORMA FINALE

Art.26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e deli regolamenti dell’Aeroclub d’Italia al quale l’associazione è aggregata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Reggio Emilia, 12 Aprile 2019


TOP GUN FLY SCHOOL A.S.D.

Il Presidente:

Lorena Davoli